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Novembre 2010

Secondo lo IASB, a partire dai bilanci 2010, i dividendi distribuiti in natura devono essere contabilizzati al loro fair value.

Con il regolamento n. 1142 del 26 novembre 2009 l'Unione Europea ha recepito l'interpretazione 17 emanata dall'IFRIC in materia di contabilizzazione dei dividendi distribuiti in natura, i quali devono comunque sempre essere evidenziati nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto.
Dai bilanci 2010 tali dividendi devono essere rilevati a bilancio per un valore pari al fair value della risorsa non monetaria che si è deciso di distribuire. Se agli azionisti, destinatari del dividendo, è lasciata la scelta di opzione tra un dividendo in denaro e un dividendo in natura, si dovrà quantificare il dividendo determinando anzitutto il fair value di ciascuna alternativa e quindi associando a ciascun fair value la possibiltà di verifica. Inoltre, se il debito per dividendi fosse ancora esistente al termine dell'esercizio successivo, l'eventuale differenza tra i due fair value determinerà una variazione del patrimonio netto, mentre alla data effettiva di pagamento il bene in natura ceduto deve essere valorizzato al fair value alla data del pagamento, rilevando contabilmente una plus o minusvalenza a conto economico.
L'IFRIC 17, il cui ambito riguarda sia i bilanci separati che quelli consolidati, precisa due condizioni applicative:
- riguarda i casi in cui gli azionisti siano trattati in modo omogeneo;
- non si applica ai casi nei quali siano distribuite delle risorse che in ultima analisi sono controllate dagli stessi azionisti sia prima che dopo la distribuzione.

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