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Gennaio 2017

Decreto legislativo 139/15. Requisiti formali e sostanziali degli strumenti a copertura delle variazioni finanziarie.

Il decreto legislativo 139/15 ha disciplinato la rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati.
Secondo l'articolo 2426, comma 11-bis, del Codice Civile i derivati sono iscritti al fair value con l'imputazione delle variazioni o in conto economico, oppure in una riserva di patrimonio netto in caso di copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario. Lo stesso articolo considera sussistente la copertura finanziaria solo alla presenza dei requisiti "sostanziale" e "formale", dove per formale s’intende la presenza di una documentata correlazione.
Considerando il requisito sostanziale, si ha una copertura efficace se il valore dello strumento di copertura varia al variare del valore dello strumento coperto. Il requisito formale si manifesta alla presenza di una documentazione che attesti la relazione degli obiettivi della società, nella gestione del rischio, e della strategia utilizzata, per la copertura del rischio stesso.  Nello specifico la documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura.
L'assenza della documentazione comporta che gli strumenti finanziari, non in grado di soddisfare contemporaneamente i requisiti "sostanziale" e "formale", non potranno essere considerati di copertura, anche sotto il profilo fiscale; le relative variazioni di fair value non potranno essere contabilizzate nel conto economico; mentre la valutazione dello strumento o dell'operazione coperta seguirà le normali regole contabili relative agli stessi.

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