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Dicembre 2018

Attuazione degli orientamenti dell'EBA in materia di dispositivi di Governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio: modifiche alle disposizioni di trasparenza.

Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica alcune modifiche alle disposizioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” per dare attuazione agli Orientamenti EBA in materia di tutela dei consumatori nei rapporti con gli intermediari, inclusi quelli iscritti all’albo unico 106, prevedendo che i prodotti siano progettati e commercializzati in coerenza con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche delle classi di clienti a cui si rivolgono. L’intervento si pone in linea di continuità con l’impostazione adottata nella vigente Sezione XI “Requisiti organizzativi” prevedendo alcune modifiche ai sensi dell’articolo 12-bis della Delibera del CICR del 4 marzo 2003, n. 286.
Viene così introdotto un nuovo paragrafo 1-bis dedicato alle procedure di governo e controllo sui prodotti bancari e finanziari (ovvero tutte le operazioni e tutti i servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB aventi natura bancaria e finanziaria) nel quale vengono disciplinate le misure organizzative cui gli intermediari devono sottostare per elaborare, monitorare e modificare i prodotti nonché per la loro distribuzione alla clientela.
In particolare il nuovo paragrafo si articola in due sotto-paragrafi:
- 1-bis. 1 inerente le procedure relative all’elaborazione (creazione, sviluppo, combinazione o modifica sostanziale), al monitoraggio e alla revisione dei prodotti bancari e finanziari. Gli sviluppatori dei prodotti devono considerare il target market, il product testing, il monitoraggio continuo della coerenza con il target market e le eventuali azioni correttive da adottare.
- 1-bis. 2 che ha ad oggetto le procedure e le misure organizzative per la distribuzione dei prodotti bancari e finanziari adeguate agli specifici mercati di destinazione. I produttori, nonché gli intermediari preposti alla distribuzione, devono predisporre procedure idonee ad assicurare che i canali prescelti i) dispongano di conoscenze adeguate sui mercati di riferimento; ii) forniscano ai clienti tutte le informazioni rilevanti sui prodotti; iii) prestino costante collaborazione per garantire il rispetto di tutte le previsioni normative sulla governance e il controllo dei prodotti.
Gli intermediari si dovranno adeguare ai suddetti assetti entro il 1° gennaio 2019: per tale ragione, le nuove disposizioni si applicheranno ai prodotti elaborati e offerti sul mercato a partire dal 1° gennaio 2019 e, in ogni caso, a tutti i prodotti che dopo questa data saranno oggetto di modifica sostanziale.

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